Art. 24.
(Trattamento economico all'estero).

      1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e continuativi previsti per l'attività di istituto, un'indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è altresì determinata ogni altra competenza e provvidenza.
      2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri fa riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo dell'Unione europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.